Art. 7.

      1. L'articolo 11-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 11-bis. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, istituita ai sensi dell'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11».